Si informa che:
- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
deve essere effettuato il versamento della rata a SALDO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono
presenti figli minori.
ALIQUOTE DI VERSAMENTO
Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | ALIQUOTE 2020 | |
Comune | Stato | ||
IMU - imposta municipale propria per altri fabbricati | 3918 | 10 per mille | |
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni | 3914 | 9 per mille | |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO | 3925 | 10 per mille | |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE | 3930 | ||
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | 10 per mille | |
IMU – imposta municipale per immobili merce (beni costruiti per la vendita) | 3939 | 1 per mille | |
IMU - imposta municipale propria per abitazione principale di lusso (A1/A8/A9) | 3912 | 6 per mille |
ESENZIONI PER EMERGENZA COVID-19
L’art. 78 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Decreto Agosto” ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 9 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 “Decreto Ristori” ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del medesimo d.l., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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